La Fondazione

Lo STATUTO

Lo statuto della Fondazione A.Mazzali ONLUS

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CAPO I

Costituzione, denominazione, sede e scopo istituzionale

Articolo 1

E’ costituita la Fondazione Mons. Arrigo Mazzali – ONLUS, di seguito chiamata Fondazione Mazzali, in rapporto di completa continuità soggettiva con l’I.P.A.B. Istituti Geriatrici di Mantova, per trasformazione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 e della legge della regione Lombardia n.1 del 13 febbraio 2003. La Fondazione opera senza alcuna finalità di lucro ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia di fondazioni di diritto privato.

La Fondazione ha sede in Mantova, in via Trento n.10.

Nel presupposto del legittimo godimento della qualifica tributaria di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ONLUS, la Fondazione è tenuta a menzionare detta qualifica in ogni segno distintivo, in ogni comunicazione rivolta al pubblico e nella sua denominazione.  La Fondazione ha sede legale in Mantova, in via Trento n. 10.

Articolo 2

La Fondazione Mazzali, in piena continuità operativa e giuridica con l’I.P.A.B. da cui è sorta, persegue come scopo istituzionale quello dell’assistenza sociale e sanitaria nei confronti di persone adulte e/o anziani di ambo i sessi, disabili, fragili, non autosufficienti totalmente o parzialmente, sofferenti di limitazioni nell’esercizio delle comuni funzioni psichiche o fisiche. La sua azione si svolge in via preferenziale ma non esclusiva a favore di non abbienti, con spirito di intervento assistenziale, provvedendo ad erogare prestazioni in regime ambulatoriale, diurno, notturno, o a degenza piena e curando il mantenimento del loro buono stato di salute.

La Fondazione provvede, inoltre, alle attività collaterali connesse alle condizioni limitanti sofferte dagli assistiti e, ai fini della realizzazione del suo scopo, assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi attuati in materia, nel territorio, dagli Enti istituzionali a ciò preposti, nonché da Associazioni ed organizzazioni di volontariato riconosciute.

In particolare, la Fondazione, in ragione del ruolo di fondamentale importanza riconosciuto alla qualificazione professionale del personale, svolge attività connessa e strumentale al reperimento di fondi da utilizzare per l’attività istituzionale, nel campo dell’educazione continua in medicina.  Per il perseguimento dei fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Fondazione può associarsi ad altre Fondazioni o Enti pubblici.

Nell’ambito ed in conformità agli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese possibili attività commerciali ed accessorie di piena natura strumentale, nonché ogni altra attività economica, finanziaria (escluse le funzioni creditizie), patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali, in società ed in consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 comma 5 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art.4 del D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

Articolo 3

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Lombardia.


CAPO II

Fondatori, aderenti, sostenitori e patrimonio della Fondazione

Articolo 4

La Fondazione, sorta attraverso la trasformazione dell’I.P.A.B. Istituti Geriatrici di Mantova Mons. Arrigo Mazzali anzicitata, ha come unico Fondatore gli Istituti Geriatrici di Mantova “Mons. Arrigo Mazzali”.

Possono ottenere la qualifica di “aderenti”, ai sensi dell’art. 17 del D Lgs 207/2001, anche gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscano ad essa con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie.

Possono, inoltre, ottenere la qualifica di “sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, sempre in conformità alle determinazioni del citato Consiglio.

La qualifica di sostenitore benemerito è concessa dal Consiglio di Amministrazione a esponenti del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria che abbiano, in modo significativo implicante notorietà, prestato la loro immagine pubblica personale a beneficio della Fondazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l’accettazione delle proposte spontanee di adesione degli aderenti e dei sostenitori.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente la condivisione delle finalità della Fondazione e non assumano l’impegno a sostenere con mezzi economici, beni materiali o con attività di particolare rilievo al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Coloro che concorrono in qualunque modo alle attività o al patrimonio della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio.

Articolo 5

La Fondazione provvede alla conduzione e allo sviluppo delle proprie attività attraverso l’impiego del suo patrimonio, costituito da:

  • la dotazione iniziale (costituita dagli immobili siti in Mantova ove ha sede la Fondazione, da eventuali altri beni immobili ed altre utilità che potranno essere acquisiti per atti tra vivi o mortis causa, nonché dai beni mobili ed immobili già risultanti nel precedente Statuto dell’Ipab “Mons.Arrigo Mazzali” allegato n. 1 al presente Statuto);
  • i proventi derivanti dalle rendite patrimoniali;
  • i proventi derivanti da rette, tariffe o contributi dovuti da privati o enti pubblici per la fruizione delle attività istituzionali e di quelle connesse o strumentali;
  • le donazioni, i lasciti e i legati coerenti con i fini statutari;
  • i contributi e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi della Fondazione.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse e non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nell’osservanza del D.Lgs. 460/1997.

In relazione alle donazioni, alle eredità e ai legati, sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere sull’opportunità dell’accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari, se accettati, lo saranno con beneficio d’inventario. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti, salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.


CAPO III

Attività specifiche della Fondazione

Articolo 6.

La fondazione, nell’ambito delle finalità di cui al precedente art.2, si occupa dell’assistenza sociale e sanitaria nei confronti di persone prevalentemente adulte e/o anziani di ambo i sessi, disabili, fragili, non autosufficienti totalmente o parzialmente, sofferenti di limitazioni nell’esercizio delle comuni funzioni psichiche o fisiche. La sua azione si svolge con spirito di intervento assistenziale, provvedendo ad erogare prestazioni in regime ambulatoriale, diurno, notturno, o a degenza piena e curando il mantenimento del loro buono stato di salute.

Per il perseguimento dei fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Fondazione può associarsi ad altre Fondazioni o Enti pubblici.

Non possono essere accolte persone affette da particolari malattie contagiose o comunque bisognose di assistenza e cure che non possono essere praticate nell’Istituto, a insindacabile giudizio del Dirigente Sanitario della fondazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui al Codice del Terzo Settore.

Articolo 7

L’ammissione ai servizi di cui all’art.6 è effettuata previa formazione di graduatorie compilate sulla base delle norme previste da appositi Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Saranno disciplinati da uno o più regolamenti le seguenti materie:

  1. le norme per l’ammissione degli assistiti ai servizi;
  2. l’ordinamento, la gestione e l’organizzazione del personale;
  3. la gestione amministrativa della fondazione.

CAPO IV

Organi della Fondazione

Articolo 9

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio dei Revisori.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio dei Revisori ed il Presidente decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

  • perdita dei requisiti per la partecipazione all’organo;
  • interdizione, inabilitazione, fallimento, o condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  • mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell’organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo.

La decadenza è pronunciata dall’organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria; all’interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento che lo riguarda.

I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.


CAPO V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, che è considerato altresì Presidente della fondazione.

I Consiglieri sono così individuati:

  • n.3, di cui n.1 è indicato dalla minoranza consiliare, nominati dal Sindaco di Mantova;
  • n.1 nominato dal Sindaco di Marmirolo;
  • n.1 nominato dal Rettore dell’Università degli Studi di Verona.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

In conformità alle originarie norme costitutive ed alle susseguenti norme regolatrici dell’ente, ai sensi dell’art. 1 del presente Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore della cura e dell’assistenza delle persone anziane e/o disabili, della tutela e della promozione dei diritti umani, provenienti preferibilmente da organizzazioni non lucrative aventi rilevanza regionale o provinciale o tra persone designate da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie conseguendo, in ragione di ciò, la qualità di aderente ai sensi dell’art. 4.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall’incarico per altre cause.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.

In caso di ritardo nella ricostituzione del Consiglio di Amministrazione giunto a scadenza, il Consiglio uscente è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del mandato. Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Articolo 11

Uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione possono ricevere dal Presidente delega ad occuparsi di alcune problematiche particolari.

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito conformemente a quanto previsto dall’art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017. Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni connesse con l’espletamento del loro mandato.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa.
Può essere convocato, inoltre, per invito del Presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.
Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, elenco dell’ordine del giorno e deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, ovvero inviato mediante posta elettronica certificata.
In caso di urgenza, la comunicazione può pervenire almeno 24 ore prima della seduta.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio, il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell’adunanza, il Presidente la dichiara chiusa.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Il Dirigente Sanitario partecipa alle sedute con parere consultivo.
Il Presidente può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie, per le quali si richiede il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.
In caso di impossibilità a presenziare, un membro del Consiglio può intervenire alla seduta mediante mezzi di telecomunicazione esprimendo validamente il suo voto con lo stesso mezzo, purché sia possibile verificarne l’identità.

Articolo 14

Le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono attribuite al Direttore Generale che stende i processi verbali delle deliberazioni che sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
In caso di assenza del Segretario, le funzioni vengono assunte dal Consigliere più giovane per età anagrafica.

Articolo 15

Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo della Fondazione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolare, il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti:

  1. lo statuto e le relative modifiche;
  2. il bilancio consuntivo annuale;
  3. i regolamenti interni;
  4. la pianta organica del personale dipendente, su proposta del Direttore Generale;
  5. le convenzioni con gli enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  6. l’autorizzazione alla contrazione di mutui;
  7. l’accettazione di eredità, legati e donazioni, le modifiche patrimoniali;
  8. la nomina del Direttore Generale, dell’Organo di controllo e dei Revisori Legali;
  9. la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende,Associazioni, Consorzi e Istituzioni;
  10. elegge nella sua prima seduta il Presidente;
  11. valuta le proposte di adesione degli aderenti e dei sostenitori;
  12. promuove la decadenza di Consiglieri ai sensi dell’art. 9;
  13. autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO VI

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 16

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i componenti dello stesso nella prima seduta, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, anche in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli affari di sua competenza. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Assume nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno espletate dal Vice Presidente, che sarà eletto dal Consiglio con le stesse modalità del Presidente.


CAPO VII

Collegio dei Revisori

Articolo 17

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori Legali, composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rinominabili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale da allegarsi al bilancio consuntivo, sul funzionamento e sullo stato contabile e finanziario della Fondazione.

Delle riunioni si redige apposito verbale da inserire in apposito registro.


CAPO VIII

Direttore Generale

Articolo 18

Il Direttore Generale è scelto tra esperti in gestione di servizi sociosanitari, deve essere laureato ed aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nella direzione di strutture sociosanitarie residenziali.

Spetta al Direttore Generale, nell’ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

E’ responsabile della gestione e dei relativi risultati; studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività; esercita il potere di firma sulla corrispondenza.

Il Direttore Generale è capo del personale, coordina, verifica e controlla l’attività dei Responsabili dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, con esclusione delle competenze che la legge attribuisce in via esclusiva a determinate figure professionali.

Adotta gli atti che le leggi dello Stato e della Regione ed il presente Statuto non attribuiscono espressamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i verbali delle sedute.

I Consiglieri di Amministrazione non rispondono personalmente degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore.


CAPO IX

Norme contabili e norme generali di amministrazione

Articolo 19

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità non lucrative della Fondazione. Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l’approvazione del bilancio potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

La Fondazione opera secondo criteri di corretta economicità, efficienza e trasparenza.

Articolo 20

Il servizio di esazione di cassa può essere affidato a primario Istituto bancario.


CAPO X

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 21

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli artt.27 e 28 del C.C..

In caso di estinzione o scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Onlus aventi finalità analoghe, ovvero a finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 22

Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia di enti non lucrativi e, in particolare, di Onlus (D.Lgs. 460/1997).