Fondazione Mons.Mazzali ONLUS

Whistleblowing

Segnalazione di illeciti e irregolarità

Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Durante il nostro lavoro quotidiano, potremmo notare o venire a conoscenza di comportamenti scorretti, pericoli o altri seri rischi che potrebbero danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità. Chi segnala fatti di corruzione durante l’attività lavorativa dimostra un coinvolgimento eticamente corretto e una mentalità che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

Purtroppo, la segnalazione viene spesso vista in modo negativo (come fare la spia) e può generare timori di ritorsioni. Può sembrare più facile ignorare il problema anziché segnalare un sospetto di irregolarità.Per questo motivo, è emersa la necessità di proteggere i dipendenti che segnalano illeciti, come previsto dalla legge n. 190/2012. Il termine “whistleblowing” si riferisce alla segnalazione come un atto di senso civico che contribuisce a far emergere e prevenire situazioni che danneggiano la buona amministrazione e l’interesse pubblico collettivo.

Il sistema informatizzato garantisce la riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. I dati identificativi del segnalante vengono separati dal contenuto della segnalazione, in modo che il contenuto sia visibile in forma anonima. L’associazione tra la segnalazione e l’identità del segnalante avviene solo se necessario per l’istruttoria e su richiesta del responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di ottenere chiarimenti dal segnalante. La segnalazione è protetta dall’accesso ai documenti previsto dalla legge n. 241/1990, a tutela di tutti i soggetti interessati.


Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/23 art.2, comma1, lettera a):

    1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
    2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
    3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
    5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché’ le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
    6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

    1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
    2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
    3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.